RC Professionale

L’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione Rc professionale è fissato dall’articolo 5 del Dpr 137/2012 che prevede per diverse categorie di professionisti tra cui Commercialisti, Architetti, Ingegneri, Geometri, Medici, Avvocati, Amministratori di Condominio e appartenenti alle Professioni Regolamentate, l’obbligo di stipulare un’adeguata assicurazione a copertura di eventuali danni provocati dal professionista al cliente. Il professionista è, inoltre, tenuto a rendere noto al potenziale cliente, in sede di assunzione dell’incarico professionale, di possedere la polizza RC, comunicandone gli estremi e il relativo massimale. Chiaro che anche ciò si può trasformare in un veicolo promozionale per il professionista stesso (immaginate di poter comunicare di avere una polizza dei Lloyd’s o della Ciccioformaggio Assicurazioni… quale la reazione del vostro cliente?)

Responsabilità civile per professionisti: per chi è obbligatoria?
Dicevamo che la RC professionale è oramai un obbligo per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali, dai commercialisti ai medici (per quest’ultimi l’obbligo è scattato dal 13 agosto 2014), dagli ingegneri agli amministratori di condominio, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro del professionista (dipendente, collaboratore o un libero professionista, se lavori solitamente senza firmare i progetti o sia senza Partita Iva).
Stesso obbligo anche per le società tra professionisti.

Sei interessato? Richiedi un preventivo gratuito!

clicca qui